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Il nostro ordinamento giuridico prevede due diversi tipi di separazione:
In entrambi i tipi di separazione è importante ricordare che dalla data dell'udienza davanti al Presidente del Tribunale decorre il termine di tre anni per la presentazione della domanda di divorzio. Se dopo la separazione legale, i coniugi tornano a convivere nella stessa abitazione ripristinando durevolmente il consorzio familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali (non è sufficiente tornare a vivere per qualche tempo sotto lo stesso tetto, o trascorrere periodi di vacanza insieme), la separazione stessa decade ed in caso di nuova crisi coniugale occorrerà presentare ex novo un ricorso per la separazione personale.
Il divorzio comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Come già detto, dopo tre anni dall'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale a cui si è presentato il ricorso per la
separazione consensuale o quello per la giudiziale, e solo nel caso in cui i coniugi non abbiano ripreso la convivenza,
si può presentare il ricorso per il divorzio nelle seguenti forme:
I coniugi possono adire, successivamente alla separazione consensuale o giudiziale o al divorzio congiunto o giudiziale,
l'Autorità Giudiziaria per la modifica della condizioni precedentemente stabilite, quando siano cambiate le situazioni di fatto che le avevano
determinate (es: perdita del lavoro proprio o del coniuge, vicende personali dei figli ecc..).
N.B. si consiglia comunque nel momento in cui si decida di intraprendere un procedimento di separazione, divorzio o modifica delle
condizioni in essi contenute, di rivolgersi ad un legale per chiedere consiglio ed assistenza.
Per ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore e/ in favore dei propri figli è necessario rivolgersi
all'Autorità Giudiziaria in sede civile, che ne stabilisce la misura.
Se l'assegno di mantenimento è stato stabilito e non viene versato dall'obbligato è possibile iniziare un procedimento civile esecutivo
per il recupero delle somme non versate.
Ci si può rivolgere al Giudice civile anche per ottenere un provvedimento di distrazione in favore della creditrice della somma
stabilita a titolo di mantenimento che non venga versata volontariamente dal coniuge obbligato; si tratta di un ordine
rivolto all'Ente pagatore o al datore di lavoro presso cui il debitore svolge la propria attività lavorativa, di corrispondere una parte
dello stipendio di costui direttamente alla creditrice.
E' possibile ottenere la tutela di cui sopra attraverso un altro particolare procedimento previsto dalla legge sul divorzio,
ed applicabile alle separazioni legali già definite con provvedimento giudiziale.
Il mancato versamento dell'assegno di mantenimento integra anche il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare e
consente una tutela in sede penale, laddove la creditrice decida di querelare il debitore.
N.B. si consiglia comunque nel momento in cui si decida di intraprendere un procedimento che riguardi il mancato adempimento
dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento, di rivolgersi ad un legale per chiedere consiglio ed assistenza.
Il Tribunale per i Minorenni è competente ad intervenire nei seguenti casi:
Il Tribunale per i Minorenni non è competente in materia patrimoniale e di
mantenimento dei minori.
Il Tribunale per i Minorenni si avvale dei servizi presenti nel territorio
per le indagini sulla situazione familiare del minore oggetto dell'intervento.
L'ammissione al c.d. gratuito patrocinio ha luogo nei giudizi civili quando lo stato di indigenza dell'interessata/o
non consenta di far fronte alle spese legali di un eventuale giudizio; (es: ricorso per separazione consensuale o giudiziale,
divorzio congiunto o giudiziale, richiesta di revisione delle condizioni precedentemente stabilite, ecc.).
Può essere ammessa/o al patrocinio chi sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 10.628,16; tale reddito è costituito, se l'interessata/o convive con altri
familiari, dalla somma dei loro redditi personali conseguiti nel medesimo periodo ma si tiene conto del solo reddito personale nei
processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui
conviventi (es: se la donna ha un reddito di 6.000,00 Euro l'anno ed il marito di 8.000,00 Euro ma la donna vuole intraprendere un giudizio
di separazione personale, allora, pur essendo loro conviventi, essendo i loro interessi in conflitto, nel calcolo del reddito
totale non si terrà conto di quello del coniuge).
L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità le spiegazioni delle ragioni in fatto e in diritto che giustificano
la fondatezza della pretesa che si intende far valere oltre che le generalità del richiedente e dei familiari con lui
conviventi ed i codici fiscali di tutti; deve essere corredata da un'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni
per l'ammissione al beneficio, con la specificazione del reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare;
deve contenere l'impegno a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno le eventuali variazioni dei limiti
di reddito, verificatesi nell'anno precedente e rilevanti ai fini della concessione del beneficio.
Vi è la presunzione di insussistenza delle condizioni reddituali per avere il beneficio, a carico di chi sia stato già condannato
con sentenza irrevocabile per reati di associazione di tipo mafioso anche straniere, associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di sostanze
stupefacenti (nelle ipotesi aggravate) reati commessi avvalendosi dalle associazioni mafiose ovvero al fine di
agevolare l'attività di dette associazioni. In sostanza il legislatore ha inteso escludere dall'accesso al beneficio alcune categorie di
persone già condannate per questi reati particolarmente gravi.
Questa norma punisce "chiunque", abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge".
La legge 4 aprile 2001 n. 154 ha previsto una misura cautelare personale nel caso di violenza familiare.
In particolare è stato introdotto nel capo II del libro IV del codice di procedura penale l'art. 282 bis (allontanamento dalla casa familiare);
si tratta di una misura coercitiva che prescrive all'imputato, che abbia tenuto condotte violente nei confronti del coniuge o di altro
convivente (maltrattamento in famiglia, lesioni, percosse ecc..), di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi
rientro, e di non accedervi senza autorizzazione del Giudice (il quale se ciò si renda necessario, potrà prescrivere particolari
modalità di ingresso).
Oltre a questa misura "principale" può essere prevista quella accessoria del divieto di avvicinarsi a determinati luoghi,
normalmente frequentati dalla persona offesa, quali la dimora della propria famiglia d'origine o dei prossimi congiunti, il luogo di
lavoro ovvero la scuola frequentata dai figli.
Il Giudice inoltre, su richiesta del Pubblico Ministero, può applicare all'indagato anche una misura patrimoniale provvisoria
(destinata a perdere efficacia se interviene un'ordinanza del giudice civile in tema di separazione o altro provvedimento del
giudice civile che regoli comunque i rapporti economico-patrimoniali dei coniugi, ovvero il mantenimento dei figli;
la prescrizione consiste nell'obbligo di versare periodicamente un assegno di mantenimento per quei componenti della famiglia
che a seguito dell'allontanamento da casa del soggetto maltrattante restino privi di mezzi di sostentamento; spesso infatti le persone
accusate di condotte violente all'interno della famiglia sono al contempo la loro unica fonte di reddito; in questi
casi il giudice, se possibile, può stabilire che l'assegno venga detratto dallo stipendio e direttamente versato nelle mani del
beneficiario, convivente o familiare vittima della violenza.
Il decreto legge 23.02.2009 n. 11 ha introdotto una nuova misura cautelare coercitiva a difesa della persona
offesa vittima di "atti persecutori" (cd. stalking); l'art. 282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)
stabilisce il divieto per l'imputato di avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di
mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla stessa persona offesa; se vi sono particolari ed ulteriori esigenze di tutela, la misura
cautelare può essere emessa anche a tutela dei conviventi o prossimi congiunti o delle persone comunque legate affettivamente
alla persona offesa; il giudice in questo caso potrà prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi da loro frequentati
o di non avvicinarsi a loro o di mantenere una certa distanza da tali luoghi o persone. Il giudice potrà inoltre vietare all'imputato di
comunicare attraverso qualsiasi mezzo con le persone sopra indicate.
Sia la misura cautelare dell'allontanamento da casa, sia quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa, dovranno essere comunicati alla parte offesa ed ai servizi socio-assistenziali del territorio oltre che all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
Questa norma punisce "chiunque maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici,
o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,
o per l'esercizio di una professione o di un'arte".
Il reato si configura quando vi sia una continuità di condotte (in un lungo periodo molteplici atti di vessazione, umiliazione,
aggressione fisica ecc..) che causano sofferenze fisiche e morali ad uno o più componenti della famiglia.
Se tale continuità temporale non ricorre, pur non potendosi ipotizzare il reato di maltrattamenti potranno
comunque ravvisarsi singole fattispecie di reato quali le lesioni, le ingiurie, le percosse, la violenza privata, ecc..
Con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996 è stata approvata la riforma dei reati in materia
di violenza sessuale; la prima significativa innovazione riguarda l'inserimento dei predetti reati tra i delitti contro la
persona, ed in particolare contro la sua libertà e non più tra quelli contro la morale pubblica e il buon costume.
L'art. 609 bis del codice penale definisce la "violenza sessuale" e punisce "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso
di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali", o "chi induce taluno (a fare ciò)
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona".
SANZIONI: la pena è della reclusione da 5 a 10 anni; nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
La pena è da 6 a 12 anni se il reato è commesso:
La pena è da 7 a 14 anni se il reato è commesso nei confronti
di persona che non ha compiuto gli anni 10.
PROCEDIBILITA': a querela della persona offesa entro sei mesi dall'accaduto;
una volta presentata non è più revocabile. Tuttavia si procede d'ufficio:
L'art. 609 quinques c.p. definisce la "corruzione di minorenne"
e punisce chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al
fine di farla assistere.
SANZIONI: reclusione da 6 mesi a tre anni.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.
COMPETENZA: Tribunale in composizione monocratica.
L'art. 609 quater c.p. definisce la fattispecie degli "atti sessuali con minorenne" e punisce chiunque al di fuori delle ipotesi previste all'art. 609 bis c.p., dunque senza uso di violenza o minaccia ecc.. compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
SANZIONE: reclusione da 5 a 10 anni; nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi;
viceversa la pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il reato è commesso nei confronti di un minore che non ha compiuto gli anni 10.
Si osservi che le pene stabilite sono le stesse previste per le fattispecie di violenza sessuale; in sostanza il trattamento
sanzionatorio assimila le ipotesi di mancanza di consenso (violenza, minaccia, ricatto) ad un consenso evidentemente "viziato" dalla
immaturità psicologica del minore che abbia meno di 14 anni, o 16 anni, o 18 anni e si relazioni sessualmente con un "adulto"
(c.d. "violenza sessuale presunta").
D'altra parte il legislatore ha riconosciuto la "libertà" sessuale ed il diritto all'affettività del minorenne che abbia già compiuto
i tredici anni e che (evidentemente fuori dalle ipotesi di violenza) presti il consenso al rapporto sessuale con altro minorenne.
COMPETENZA: per i reati di violenza sessuale, anche in danno di minori, la competenza è del Tribunale in composizione collegiale.
PROCEDIBILITA': come già osservato la procedibilità è a querela di parte, entro sei mesi dal fatto ed è irrevocabile, salvi i casi
di procedibilità d'ufficio sopra enunciati
Il già citato decreto legge n. 11/2009 ha modificato il codice penale introducendo nel libro II titolo XII che disciplina i delitti
contro la persona ed in particolare contro la libertà morale una nuova figura delittuosa comunemente denominata stalking la
cui disciplina è regolata dall'art. 612 bis c.p. che definisce gli "atti persecutori": è punito chi, con condotte reiterate
minaccia o molesta taluno tanto da cagionare un perdurante e grave stato d'ansia o di paura, ovvero da ingenerare un
fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero
da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
Fino a quando non sia proposta la querela, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di Pubblica Sicurezza
chiedendo al Questore che ammonisca l'autore della condotta.
Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se
ritiene fondata la richiesta, ammonisce oralmente il soggetto contro cui è stato chiesto il provvedimento, invitandolo
a comportarsi in modo conforme alla legge; di tale attività è redatto un processo verbale la cui
copia viene rilasciata sia alla persona offesa sia al soggetto ammonito.
Le Forze dell'Ordine, i Presidi Sanitari e le Istituzioni Pubbliche che ricevono dalla vittima la notizia di
reato di "atti persecutori" (sopra specificato) hanno l'obbligo di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri
antiviolenza presenti sul territorio e in particolare nella zona di residenza della vittima; questi soggetti se la vittima ne fa
espressa richiesta devono provvedere a metterla in contatto con i Centri antiviolenza.
SANZIONE: la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni. Tuttavia la pena è aumentata se:
1) il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la
vittima (ex partner);
2) il fatto è commesso in danno di minore o di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità;
3) il fatto è commesso con uso di armi o da persona travisata;
4) se il fatto è commesso da soggetto che sia stato già ammonito.
COMPETENZA: Tribunale in composizione monocratica.
PROCEDIBILITÀ: a querela della persona offesa da proporre entro sei mesi. Tuttavia si procede d'ufficio se:
1) il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità;
2) se il fatto è connesso con altro delitto per cui si deve procedere d'ufficio;
3) se il fatto è commesso da persona che sia stata già ammonita.
La legge 3 agosto 1998 n. 269 trae origine dall'impegno assunto dall'Italia con la Convenzione
di New York sui Diritti del Fanciullo stipulata il 20.11.1989 e ratificata con la legge 27.05.1991 n. 176,
nonché dall'adesione a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza Mondiale di Stoccolma del 31.08.1996;
con essi gli Stati aderenti, si sono "impegnati a proteggere i fanciulli da ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale
a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale".
Le norme in esame sono state inserite nel nostro codice penale nel titolo sui delitti contro la persona e nella sezione
dei delitti contro la personalità individuale, proprio perché si considera lo sfruttamento
sessuale minorile come una nuova forma di schiavitù.
Definisce la "prostituzione minorile" e punisce chiunque induce alla prostituzione una persona di
età inferiore agli anni 18 ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.
La pena è della reclusione da 6 a 12 anni e la multa da Euro 15.493 a Euro 154.937.
Il II comma definisce e punisce il "cliente": salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie
atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 16 anni, in cambio di denaro o altra utilità economica.
La pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o la multa non inferiore a Euro 5.164; la pena è ridotta di un terzo se colui
che commette il reato è minore di 18 anni.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.
COMPETENZA: nell'ipotesi del I comma il Tribunale in composizione collegiale; nell'ipotesi del II comma il tribunale
in composizione monocratica.
Definisce la "pornografia minorile" e punisce al I comma chiunque sfrutta minori degli anni 18 al fine di
realizzare esibizioni pornografiche, o di produrre materiale pornografico; al II comma chi fa commercio del materiale sopra citato;
al III comma chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico
sopra menzionato, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale
di minori degli anni 18; al IV comma, chiunque fuori dai casi sopra citati, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo
gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18.
SANZIONE: per le ipotesi di cui al I e II comma la pena è della reclusione da 6 a 12 anni e della multa da Euro 25.822 a Euro 258.228;
per l'ipotesi di cui al III comma la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da Euro 2.582 a Euro51.645;
per l'ipotesi di cui al IV comma la pena è della reclusione fino a 3 anni o la multa da € 1.549 a € 5.164.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio
COMPETENZA: Tribunale in composizione collegiale per le ipotesi dei primi 3 commi, monocratico per l'ipotesi di cui al IV comma.
Definisce la "detenzione di materiale pornografico" e punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste
dall'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
dei minori degli anni 18.
SANZIONE: la pena è della reclusione fino a 3 anni o la multa non inferiore a Euro 1.549.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.
COMPETENZA: Tribunale in composizione monocratica.
Definisce le "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" e punisce chiunque organizza o
propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
SANZIONE: la pena è della reclusione da 6 a 12 anni.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.
COMPETENZA: Tribunale in composizione collegiale.
Per i reati rubricati all'art. 600 bis I comma, 600 ter I comma e 600 quinques sono previsti aumenti di pena da un terzo alla metà se
la vittima ha meno di 14 anni; nel caso di cui all'art. 600 bis I comma e 600 ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto
è commesso da un ascendente, un genitore anche adottivo o dal suo coniuge o convivente, o da un affine entro il secondo, o da un parente entro
il quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione,
vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se é
commesso in danno di minore in stato di infermità o di minorazione psichica, naturale o provocata, o se commesso con violenza o minaccia.
E’ invece prevista una riduzione di pena da un terzo alla metà, per chi, nei casi di cui all’art. 600 bis e 600 ter, si adoperi concretamente
al fine di far riacquistare al minore vittima di questi reati, la libertà e l'autonomia.
Definisce il reato di "tratta e commercio di minori" e punisce chiunque tratta o fa commercio di minori di anni 18 al
fine di indurli alla prostituzione.
SANZIONE: la pena è della reclusione da 6 a 20 anni.
PROCEDIBILITÀ: d'ufficio.
COMPETENZA: Corte d'Assise.
Ogni persona che abbia notizia di un reato procedibile d'ufficio può farne denuncia al Pubblico Ministero o
ad un ufficio di Polizia Giudiziaria.
Sussiste invece l'obbligo giuridico di fare denuncia per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio.
In tali casi occorre fare denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
Quando per uno stesso fatto sono obbligate alla denuncia più persone, può essere redatto e sottoscritto un unico atto.
Le denunce e le querele devono contenere l'esposizione degli elementi essenziali del fatto:
E' sempre opportuno, in caso di lesioni anche lievi, farsi refertare ed allegare il relativo certificato alle denunce-querele.
La legge del 30 luglio 1990 n. 217, così come modificata dal D.P.R. n. 115/2002, prevede il patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti siano essi indagati, imputati, condannati, danneggiati dal reato che si vogliano costituire parte civile, responsabili civili,
ovvero civilmente obbligati per la pena pecuniaria.
CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO:
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